A seguito dello scioglimento del Consiglio comunale, la gestione del Comune è attualmente affidata a una Commissione straordinaria composta da:
‣ dott. Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto a riposo;
‣ dott.ssa Lucia Fratto - viceprefetto aggiunto;
‣ dott.ssa Francesca Iannò - funzionario economico finanziario.
Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal testo unico.
L'attuale statuto è entrato in vigore il 15 maggio 2015 dopo l'approvazione, con Delibera di consiglio n° 3 del 26 gennaio 2015, della modifica dell'articolo 33 comma 3.
Comune di Acquaro
(Provincia di Vibo Valentia)
TITOLO I
Principi fondamentali
Art. 1
Principi Fondamentali
1. Il Comune di ACQUARO è Ente Autonomo locale nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali dello Stato e del presente Statuto; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale. culturale ed economico, concorrendo al rinnovamento democratico della società e dello Stato.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria nell’ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Esso è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le Leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile. sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e sindacali.
3. La sfera di governo si estende agli interessi esistenti nell’ambito del territorio del Comune.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale, dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Art. 3
Potestà regolamentare
1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. E’ riservato alla competenza della Giunta l’approvazione, modifica e revoca del Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni del presente Statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti devono essere coordinate tra di loro.
3. I Regolamenti sono pubblicati per 15 giorni all’Albo Pretorio comunale ed entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all’equilibrato sviluppo della comunità cittadina.
A questo fine predispone:
a) forme di raccordo con gli strumenti della programmazione regionale e provinciale;
b) intese con le altre comunità locali e confronti tra i rispettivi indirizzi e programmi, per l’integrazione della realtà dei centri della vasta area;
c) piani, programmi generali e programmi settoriali coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia e della Regione;
d) favorisce un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale ispirato dall’esigenza di uguaglianza e di solidarietà, con riferimento particolare alle prospettive dei giovani ed alle condizioni di vita degli anziani, degli inabili, degli immigrati e dei minori;
e) tutela la salute dei cittadini, contribuendo a garantire un adeguato livello delle prestazioni;
f) rimuove gli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla cultura, assicurando l’accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell’istruzione, fornendo anche strutture adeguate ai continui processi di aggiornamento e riqualificazione della scuola;
g) riconosce l’ambiente come bene essenziale della collettività tutelando le risorse ambientali, territoriali e naturali in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
h) promuove iniziative per la salvaguardia del patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico, quale contributo ai valori della civiltà e nel rispetto dell’identità storico-culturale del paese e dell’integrità fisica del suo territorio;
i) riconosce nell’impiego del tempo libero un momento essenziale della esplicazione della persona umana, favorendo la diffusione della pratica sportiva attraverso la realizzazione di idonee strutture e l’incentivazione delle associazioni dilettantistiche.
2. Esso concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la provincia la Regione e gli altri Enti sono informati ai principi di cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 5
Deleghe
1. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare proprie funzioni ad altro Ente pubblico. Il Comune in caso di delega, si riserva i poteri di indirizzo e di controllo.
Art. 6
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal nucleo abitato e dal circostante territorio per come definito dalle mappe catastali e storicamente riconosciuto dalla Comunità.
2. il territorio del Comune ha una superficie di Kmq. 25,32 e confina con i seguenti Comuni: Dasà, Fabrizia, Arena, Dinami e San Pietro di Caridà.
3. Il palazzo civico, sede comunale. è ubicato nel centro abitato ed è sito in Piazza Marconi.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze dette adunanze possono tenersi anche in luoghi diversi da detta sede. Il Regolamento fisserà le relative modalità.
Art. 7
Albo Pretorio
1. In apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Acquaro viene individuata apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio on line», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Analogo spazio per le pubblicazione è individuato all’interno dell’edificio comunale.
3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura pur se con le cautele atte ad assicurare la conservazione degli atti pubblicati.
Art. 8
Stemma e Gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: «Comune di Acquaro - Provincia di Vibo Valentia». 2. Lo stemma del Comune è il seguente Troncato: nel PRIMO d'argento, all'aquila di nero sorante, con ali e capo rivoltato, con la testa volta a destra, coronata all'antica d'oro, ferma con le zampe sulla partizione; nel SECONDO di azzurro, a tre monti all'italiana, uniti, d'argento, fondati in punta, quello centrale, più largo e più alto, cimato da un pino silvestre di verde. Ornamenti esteriori da Comune.
Le caratteristiche del gonfalone sono: Drappo troncato di azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Acquaro. Le parti in metallo e i cordoni sono argentati. I nastri sono tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. La Giunta Comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
TITOLO Il
Istituti di partecipazione e controllo democratico
Art. 9
Le forme associative
1. Il Comune riconosce tutte le Associazioni socioculturali ed umanitarie operanti sul proprio territorio garantendo, anche attraverso la messa a disposizione di locali idonei, ove possibile, la sovvenzione di contributi, avendone disponibilità finanziaria.
Art 10
L’informazione e gli atti
1. Il Comune riconosce nel diritto d’informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.
2. Assicura la più ampia informazione degli utenti sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici ai fini del controllo della loro efficienza.
3. Entro i limiti posti dalla legislazione vigente, tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune.
Art.11
Diritto di accesso ai procedimenti amministrativi
1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantito il diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento e nel rispetto della Legge.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 12
Le assemblee pubbliche
1. Al fine di assicurare al cittadino singolo il diritto alla partecipazione ed al controllo democratico sulla gestione dei servizi, il Comune ha facoltà qualora lo ritenga opportuno, di promuovere assemblee pubbliche degli utenti.
2. Il Consiglio comunale può deliberare di far svolgere sondaggi d’opinioni tramite società specializzate o per mezzo della distribuzione di specifici questionari.
Art. 13
Diritto d’iniziativa
1. Gli elettori nella misura minima del 15% possono avanzare l’iniziativa per la stesura e/o modifiche dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. Sono escluse dall’esercizio dei diritti di iniziativa le seguenti materie:
a) tributi e bilancio;
b) espropriazioni per pubblica utilità;
c) organizzazione degli uffici e dei servizi;
d) le variazioni del patrimonio comunale, gli appalti di opere pubbliche e di servizi;
e) la composizione, le attribuzioni, ed ogni forma di valutazione degli organi comunali;
f) le ordinanze ordinarie e quelle di competenza del Sindaco;
g) quanto può essere di pregiudizio alla pubblica salute, all’integrità del territorio, al pubblico decoro ed alle libertà garantite dalla legge.
3. La Commissione consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popolare deve essere tempestivamente assegnato dal Sindaco, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte e presenta la sua relazione al Presidente del Consiglio per sottoporla al Consiglio comunale entro il termine di giorni 60. Trascorso tale termine senza pronuncia da parte della Commissione, la proposta è trasmessa al Consiglio che, entro 60 giorni, è tenuto a prenderla in esame. Il termine di giorni 60 è valido anche nell’ipotesi in cui la commissione abbia presentato relazione.
Art. 14
Referendum
1. E ammesso referendum abrogativo e/o consultivo che abbia per oggetto atti di interesse generale.
2. Sono escluse dall’esercizio del diritto di referendum le materie indicate al 2° comma del precedente articolo 13.
3. Si fa luogo a referendum, per non più di una volta all’anno, da tenersi nei mesi di aprile, maggio e giugno, qualora vi sia richiesta da parte di almeno il quindici per cento degli elettori e sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli stessi non possono avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali, Comunali, Provinciali e circoscrizionali.
4. L’onere finanziario per le spese comportate dal referendum sono a carico dell’Amministrazione comunale,che dovrà far fronte con proprie entrate correnti.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
6. Le pronunce referendarie sono vincolanti per gli Organi comunali che rimangono obbligati ad assumere i conseguenti atti entro 90 giorni dall’esito della votazione.
Art. 15
Consultazione
1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei .cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l’attuazione sia attraverso appositi referendum sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dagli artt. 13 e 14, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l’orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
2. A tal fine, il Consiglio, le commissioni consiliari e la Giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivelano una particolare qualificazione e rappresentatività.
Art. 16
Istanze, petizioni e proposte
1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi, i cittadini, singoli ed associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l’azione amministrativa del Comune.
2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all’organo od agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi.
3. Nel caso non risulti alcun’indicazione in proposito, l’istanza, la petizione o la proposta, vengono, per il tramite del Presidente del Consiglio , sottoposte all’attenzione del Consiglio comunale.
4. Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli Organi comunali.
Art. 17
Organismi decentrati di partecipazione
1. Il Comune favorisce l’istituzione di comitati cittadini, quale organismi di partecipazione su base decentrata al fine di valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
TITOLO III
Organi elettivi
Art. 18
Norme generali
1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dalla Statuto nell’ambito della Legge.
3. La Legge, lo Statuto ed i regolamenti disciplinano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi elettivi, nonché l’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e servizi, al fine di realizzare un efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale, con l’osservanza del principio fondamentale del rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione di ogni affare.
Art. 19
Indennità di funzione
1. Al Sindaco, al Presidente del Consiglio, nonché agli Assessori viene riconosciuta un’indennità di funzione nei limiti fissati dalle Leggi. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti di Legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e commissioni.
Art. 20
Consiglio comunale
1. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Esso esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
2. I consiglieri entrati in carica all’atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, eleggono domicilio per gli atti amministrativi presso la sede municipale.
3. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, lo scioglimento e la composizione sono regolati dalla legge.
Art. 21
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà ed approva i criteri generali a cui la Giunta Municipale deve attenersi nell’esercizio delle nuove competenze.
6. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti, previo parere della competente commissione (ove istituita).
7. Tutti i regolamenti, sono votati di norma articolo per articolo e quindi nel loro insieme, salvo diverse modalità stabilite di volta in volta dalla stessa Assemblea.
Art. 22
Sessioni e convocazioni
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo l’elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si deve tenere entro dieci giorni dalla convocazione. Sotto la Presidenza del Sindaco, tale seduta si apre con la convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco e prosegue con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione della composizione della Giunta da parte del Sindaco. Successivamente, il Consiglio procede all’eventuale elezione del Presidente del Consiglio, se inserita nell’ordine del giorno, ed infine alla trattazione di altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
3. Le sessioni ordinarie si svolgono entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente; entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, salvo proroghe determinate da norme.
4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
5. Il Consiglio è convocato d’urgenza, quando essa sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
6. Il termine per la convocazione del Consiglio comunale, in sessione ordinaria è fissato in cinque giorni prima della seduta, con avvisò scritto da comunicare al domicilio eletto dai singoli consiglieri.Per le sessioni straordinarie, il termine è di tre giorni; nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto comunicato almeno 24 ore prima.
7. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce, il quale formula l’Ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Consiglio comunale si riunisce altresì obbligatoriamente su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune nel termine di 20 giorni dalla richiesta, nonché su iniziativa del Prefetto come previsto dall’art. 36 della Legge n. 142/90.
8. Le adunanze del Consiglio comunale sono valide con la partecipazione della metà dei consiglieri. In seconda convocazione basta che intervengano 4 componenti senza computare il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci.
9. Il Consiglio in ogni modo non può deliberare in seconda convocazione su proposte non comprese nell’O.d.G. della seduta di prima convocazione.
10. Le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la Legge non richiede maggioranze diverse.
11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
12. Per particolari motivi di ordine sociale e/o politico, può essere indetta, nella sede abituale o in luogo diverso, un’adunanza aperta del Consiglio Comunale. A tali adunanze, che hanno carattere straordinario ed eccezionale, possono essere invitati, oltre ai Consiglieri Comunali che partecipano di diritto, anche parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane e/o di altri Comuni, esponenti delle forze sociali, politiche e sindacali, nonché professionisti incaricati dal Consiglio o dalla Giunta per la realizzazione di progetti e studi. In tali adunanze, il Presidente del Consiglio, garantendo sempre la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio, consente interventi anche agli invitati, ma il diritto di voto, se esercitato, resta circoscritto ai soli Consiglieri Comunali.
13. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale, con funzioni verbalizzanti e consultive (anche con sistemi di registrazione).
Art. 23
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente del Consiglio.
2. L’elezione si svolge a scrutinio segreto e richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti del consenso per i primi due scrutini e la maggioranza assoluta per gli scrutini successivi. Inoltre, il Sindaco assume il ruolo di Vice Presidente del Consiglio. In caso contrario, il Sindaco assume direttamente il ruolo di Presidente del Consiglio, mentre il ruolo di Vice-Presidente del Consiglio, viene assunto dal Vice Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
Art. 24
Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca il Consiglio e ne fissa le date delle riunioni, dopo aver sentito il Sindaco (se questi non è egli stesso Presidente):
c) è comunque tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all’ordine del giorno i punti richiesti, quando vi sia formale richiesta da parte del Sindaco (che non sia egli stesso Presidente) o di un quinto dei Consiglieri;
d) presiede le sedute e dirige i lavori del Consiglio Comunale;
e) decide, sentito il Consiglio, sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali o promuove sulle stesse la decisione del Consiglio stesso;
f) è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle Leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
g) ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza;
h) realizza, con il Sindaco, il raccordo fra l’attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla Legge al consiglio, con l’attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell’Ente, è responsabile;
i) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
j) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario;
k) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
l) insedia le eventuali commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
m) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
n) cura rapporti periodici del consiglio con il revisore dei conti che collabora con il consiglio stesso nelle funzioni previste dall’art. 239, comma 1, lett. A) ed c) del T.U.
o) ha diritto di voto tranne i casi previsti dalla legge e dallo statuto;
p) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l’art.8 del T.U. ed in conformità allo statuto ed all’apposito regolamento;
q) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali previsti dagli art. 43 e 44 del T.U. dallo statuto e dal regolamento;
r) esercita ogni altra funzione demandatagli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente;
s) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assente.
Art. 25
Presidente del Consiglio – status
1. Il presidente del Consiglio ha diritto a quanto previsto dal T.U. E.L. - capo IV del tit. III in relazione ai permessi retribuiti e non retribuiti ed alle licenze per coloro che prestano servizio militare o civile, (artt. 79 e 80), all’aspettativa (art.81), alle indennità di funzioni (art.82), ai rimborsi spese ed alle missioni (art.84).
Art. 26
Commissioni
1. Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, gli organismi associativi, funzionari e rappresentanti di Forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Qualora le commissioni abbiano carattere di inchiesta o di garanzia la presidenza spetta ad un membro della minoranza.
Art. 27
Attribuzioni delle commissioni
1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:
a) nomina del Presidente della commissione;
b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
c) forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazioni dell’organo competente sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
d) metodi, procedimenti, proposte e termini per lo svolgimento di studi;
e) indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 28
Consiglieri comunali
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. Essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato e la loro elezione è effettuata contestualmente all’elezione del Sindaco.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Coniglio comunale e acquisite al protocollo dell’Ente immediatamente nell’ordine temporale di presentazione.
4. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci dalla loro presentazione, il consiglio deve procedere alla sostituzione dei dimissionari entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulti dal protocollo. Non si perviene alla surroga, qualora ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.
5. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio decade dal proprio incarico. Il seggio del consigliere comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Art. 29
Diritti e doveri dei consiglieri comunali
1. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa di controllo dei consiglieri Comunali, previsti dalla legge sono disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla Legge. Essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono senta vincolo di mandato con piena libertà di opinioni e di voto.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Ne sono invece esenti, quelli che abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
5. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di esercitare l’iniziativa di proposta sugli atti di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, interpellante e mozioni.
6. Ha, altresì, diritto, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento, di ottenere notizie e copie di atti necessari per l’espletamento del suo mandato, ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
7. II Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse in una deliberazione deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare nel verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
Art. 30
Gruppi consiliari
1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, per come previsto dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti della Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.
3. Un gruppo deve essere composto da un minimo di due consiglieri.
3. I gruppi possono essere modificati o variare nel corso del mandato.
Art. 31
Scioglimento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, quando:
a) compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di Legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
- Impedimento permanente, rimozione, decadenza del Sindaco;
- dimissione del Sindaco;
- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
- quando non sia approvato nei termini il bilancio.
Art. 32
Giunta comunale
1. La Giunta è l’organo di Governo del Comune.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dando motivata comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio comunale e che non rientrino, nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei responsabili del servizio; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Approva il regolamento degli Uffici e dei Servizi.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, la decadenza e la revoca sono disciplinati dalla Legge.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
8. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.
Art. 33
Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da cinque assessori, compreso il Vice Sindaco, salva diversa disposizione di legge.
2. E’ demandata al Sindaco la nomina degli assessori per come previsto dalla Legge.
3. Ai sensi dell’art. 47 quarto comma del D.Lgs. n. 267/00 è possibile la nomina ad assessore esterno, tra cittadini non consiglieri, purché, in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. L’assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale. Può illustrare esclusivamente argomenti di sua competenza, non ha diritto al voto; non determina la validità dell’adunanza.
Art. 34
Funzionamento della Giunta
1. L’attività della Giunta municipale è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta Municipale è convocata dal Sindaco, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.
3. La Giunta Municipale può stabilire riunioni periodiche a data fissa con proprio atto formale.
4. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta Municipale e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. Le sedute della Giunta Municipale non sono pubbliche.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Municipale deve essere corredata dei pareri e delle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla materia inerente il provvedimento da adottare.
7. Alle riunioni della Giunta Municipale partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del processo verbale della seduta.
8. I singoli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge o per revoca del Sindaco.
Art. 35
Decadenza della Giunta
1. La Giunta decade in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. In quest’ipotesi si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il Sindaco e la Giunta Municipale cessano dal giorno successivo a quello di cui è stata approvata la mozione di sfiducia. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Art. 36
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Il Consiglio comunale delibera validamente in prima convocazione con l’intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza, dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. In seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, delibera validamente con l’intervento di quattro componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo i casi speciali espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
2. La Giunta delibera validamente con l’intervento di almeno tre componenti incluso il presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’ apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto.
5. Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari di norma sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.
6. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta sono curate dal segretario comunale. Questi non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal da un componente dell’organo collegiale nominato dal presidente.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.
8. Le delibere della Giunta comunale devono essere comunicate in elenco ai capigruppo consiliari e contestualmente pubblicate all’Albo Pretorio on line.
Art. 37
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini secondo le disposizioni di legge;è membro del Consiglio comunale; è capo dell’Amministrazione comunale e Ufficiale di Governo.
2. Prima di assumere le funzioni, nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio, di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del proprio Ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.
5. Il Sindaco convoca e presiede la giunta nonché la prima seduta del Consiglio Comunale dopo le l’elezioni e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all’esecuzione degli atti.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento.
8. Il Sindaco nomina e revoca i responsabili dei Servizi degli Uffici, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs n. 267/00, dallo Statuto comunale e dal Regolamento.
9. Il Sindaco ha la facoltà di delega.
10 Il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall’Assessore anziano, ossia da colui che ha riportato il maggior numero di voti.
11 Nomina gli Assessori nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.
12 Il Sindaco, sentita la Giunta, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (T.U. art. 46, c.3).
Art. 38
Rappresentatività ed attribuzioni amministrative
I. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori, garantendo l’attuazione delle deliberazioni della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica.
4. Può sospendere l’adesione di atti da parte degli assessori competenti in ordine a questioni amministrative, sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva.
5. Verifica sull’attività degli organi promossi dal Comune, se conformi agli indirizzi deliberati da Consiglio e dalla Giunta secondo le rispettive competenze.
6. Emana circolari ed ordinanze attuative di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali nel rispetto delle Leggi in vigore.
7. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
Art. 39
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale attraverso il Presidente del Consiglio;
e) collabora con il Presidente del consiglio e con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti ai Comuni, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
g) coordina, nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio ai sensi del presente Statuto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, al fine di armonizzare l’applicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Al Sindaco, al Presidente del Consiglio, nonché, agli assessori e ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso l’Ente ed istituzioni dipendenti o in ogni modo sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune, ai sensi dell’ari. 26 della Legge 25/3/ 1993. n. 81.
3. Egli è Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica sicurezza, secondo le norme vigenti del C.P.P. ed del T.U. delle Leggi di P.S.
Art. 40
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla Legge;
b) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
c) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e al Presidente del Consiglio, ma non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione né può comprendere in una delega tutte le proprie funzioni e competenze;
d) Dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione, in quanto la podestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Inoltre la delega, essendo un atto meramente discrezionale nell’interessa dell’Amministrazione, può essere revocata in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione;
f) Può delegare le funzioni di Ufficiale di Governo nei modi e nei termini previsti dalla Legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce;
g) delega la sottoscrizione di particolari e specifici atti non rientranti, nelle attribuzioni delegate ad assessori;
h) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio attraverso il Presidente;
i) Può attribuire ad Assessori e/o a Consiglieri e al Presidente del Consiglio l’incarico di svolgere attività di istruzione e di studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono però delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna;
j) Può attribuire delega permanente o temporanea, che può essere generale per determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. La delega può comprendere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna, oppure solo parte di esso. In ogni caso non è consentita la mera delega di firma;
l) delle deleghe rilasciate al Presidente del Consiglio, al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
2. L’esercizio delle deleghe avviene nel rispetto e senza pregiudizio delle competenze gestionali attribuite a dipendenti comunali.
3. L’attribuzione delle deleghe non fa venire meno il carattere unitario e collegiale della Giunta,nè l’unicità della struttura organizzativa.
4. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio.
Art. 41
Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è l’assessore che viene nominato dal Sindaco. Egli espleta tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. L’assessore anziano, “ossia colui che ha riportato il maggior numero di voti in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
TITOLO IV
Organi burocratici
Art. 42
Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario titolare Dirigente o Funzionario Pubblico dipendente dal Ministero dell’Interno, iscritto all’Albo, dell’art. 17 della Legge 15/5/1997, n. 127.
2. È nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo e da questo dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato elettivo del Sindaco che lo ha nominato salvo quando, con provvedimento motivato del Sindaco, viene revocato per gravi violazioni dei doveri d’ufficio.
Art. 43
Compiti del Segretario comunale
1. Il Segretario nel rispetto delle direttive del Sindaco, svolge i seguenti compiti:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la redazione del verbale, avvalendosi del personale dipendente e lo sottoscrive, unitamente al Presidente;
c) assiste gli organi di Governo dell’Ente nell’esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza propositiva;
d) roga i contratti dell’Ente;
e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l’attività.
2. Il segretario comunale garantisce il raccordo con gli organi politicoistituzionali, assicurando un costante rapporto collaborativo.
3. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto dai Regolamenti e/o conferitogli dal Sindaco.
4. Il Segretario Comunale può essere nominato responsabile dei servizi.
Art. 44
Struttura ed organizzazione degli uffici
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni.
2. L’attività del Comune è informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuno elemento dell’apparato;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale.
3. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi, i regolamenti di accesso e le modalità concorsuali.
4. In ogni caso il Comune imposta la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale.
5. Il Sindaco o la Giunta Municipale esercitano il potere di indirizzo e di controllo ed in particolare:
a) definiscono gli obiettivi programmatici;
b) indicano la relativa scala di priorità;
c) formulano le direttive generali;
d) verificano i relativi risultati.
6. I responsabili delle Aree e dei servizi sono titolari dell’attività di gestione dell’ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni collegiali: spetta a loro la gestione finanziaria, tecnica e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
7. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
8. I dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi, indicati dagli organi elettivi.
9. A tal fine svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale e amministrativa, in particolare:
a) dirigono il personale ed organizzano il lavoro nella struttura di competenza;
b) concorrono e collaborano alla predisposizione dei programmi pluriennali di attività, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative;
c) attuano i piani ed i progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi, in rapporto alle risorse loro attribuite;
d) adottano strumenti di controllo sulle attività di competenza della struttura e predispongono una relazione annuale sulla funzionalità degli uffici e dei servizi, nella quale viene evidenziato lo stato di avanzamento dei programmi e la situazione organizzativa;
e) curano l’istruttoria degli atti ed esprimono i pareri di competenza su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Municipale ed al Consiglio comunale;
f) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali finalizzate al conseguimento degli obiettivi programmati e adottano atti di gestione curandone l’esecutività;
g) stipulano i contratti;
h) rilasciano provvedimenti di autorizzazione, concessioni o analoghi, ove gli stessi presuppongano accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni, le concessioni edilizie e relative ordinanze conseguenziali; tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
i) rilasciano autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni. diffide verbali, atti di legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
l) svolgono funzioni di studio e di ricerca e di espletamento di incarichi speciali nonché, ogni altra funzione ad essi demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 45
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione
1. La Giunta Municipale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6 comma 4 Legge 127/97.
3. I predetti contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che ciò non sia consentito da speciali norme di legge.
Art. 46
Collaborazioni esterne
1. Il Sindaco, nel caso di assenza di analoga professionalità interna prevista in dotazione organica può ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 coprire posti di responsabile di settore mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti , i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.
TITOLO V
Ordinamento dei servizi
Art. 47
Norme generali
1. L’individuazione e la nomina dei responsabili delle aree e dei servizi, le dotazioni dei responsabili, la disciplina delle modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le modalità di procedure concorsuale nonché, i contratti a tempo determinato,, nonché rapporti part-time ,il conferimento degli incarichi medesimi, le varie incompatibilità, le collaborazioni esterne e il conferimento di incarichi a dipendenti di pubbliche amministrazioni, saranno compiutamente disciplinate dall’apposito regolamento comunale dei servizi e degli uffici.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi hanno l’obbligo di astenersi dall’esprimere pareri sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di loro competenza, quando tali atti riguardino interessi loro propri o parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 48
Servizi pubblici
1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l’attività degli uffici comunali. Il Consiglio comunale delibera circa le modalità di produzione ed erogazione dei servizi, individua il soggetto che deve effettuarli e le forme di partecipazione ad organismi pubblici o privati ai quali il Comune decide di partecipare.
Art. 49
Aziende speciali ed istituzioni
1. Gli amministratori di aziende speciali ed istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta.
2. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ed individua forme e modalità di gestione dei servizi.
Art. 50
Il Personale
1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro, ed in base ai principi: della partecipazione, responsabilità, qualificazione, mobilità, professionalità, Il rapporto di lavoro è disciplinato secondo le previsioni di legge.
2. Il regolamento determina la dotazione organica del Personale e la organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità al presente Statuto ed alle leggi in materia; disciplina, inoltre, l’attribuzione di responsabilità gestionali e le modalità di coordinamento del personale.
TITOLO VI
Forme associative e di cooperazione
Art. 51
Principi generali
1. Il Comune informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia di Vibo Valentia e la Regione Calabria.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.
Art. 52
Unione dei Comuni
1. Il Comune, per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, può costituirsi in unione mediante l’approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dell’atto costitutivo e del regolamento d’unione.
Art. 53
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L’accordo deve prevedere, oltre alle finalità da perseguire:
a) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, le fonti di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale.
Art. 54
Convenzioni
1. Gli amministratori di aziende speciali ed istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta.
2. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ed individua forme e modalità di gestione dei servizi.
3. Il Comune, per l’esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni approvate dal Consiglio comunale.
4. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie.
Art. 55
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’Atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere garantita. in ogni caso, la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica professionale e nel concorrere agli atti gestionali privilegia gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare periodicamente l’andamento della S.p.A, o della S.r.l. ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla Società medesima.
TITOLO VII
Controllo interno
Art.56
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi e consentire. oltre al controllo finanziario e contabile. anche quello sulla gestione e sull’efficienza dell’azione del Comune.
Art. 57
Revisore dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge il revisore del conto con le modalità indicate dalla legge.
2. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, per cui, se richiesto, può partecipare alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Al revisore è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.
4. Il revisore svolge le proprie mansioni secondo le indicazioni del presente Statuto, e le norme di legge in materia, e regolamento di contabilità comunale. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono fissate dalle leggi o anche dal regolamento di contabilità al fine di garantire le posizioni di imparzialità e di indipendenza.
5. Egli riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio al Sindaco ed al segretario comunale di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell’ente.
TITOLO VIII
Proprietà comunale e finanza locale
Art. 58
Beni patrimoniali e demaniali
1. I beni patrimoniali e demaniali devono essere iscritti in appositi e distinti inventari tenuti dal responsabile dell’Area Finanziaria, il cui riepilogo in riassunto è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
2. L’aggiornamento costante dell’inventario è assicurato secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, che determina anche i tempi di verifica generale dell’inventario stesso.
3. Deve essere garantita da parte degli organi comunali la migliore utilizzazione, possibile su tutti i beni del Comune nell’interesse dell’ intera comunità e per la promozione del suo sviluppo.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono essere concessi in comodato, salvo deroghe giustificate da specifici e documentati motivi d’interesse pubblico.
Art. 59
La finanza locale
1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legge tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene, altresì ad essere integrata, la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Il servizio di tesoreria resta disciplinato dalla legge in materia.
6. Il servizio di economato è svolto da personale comunale idoneo appositamente incaricato.
Art. 60
Risultati di gestione
1. I risultati della gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi sono distinti nel rendiconto finanziario e patrimoniale.
Art. 61
I contratti
1. I contratti del Comune riguardanti alienazioni, acquisti, locazioni, somministrazioni od appalto d’opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o, comunque vigente, nell’ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:
a) quando l’asta pubblica o la licitazione privata siano deserte;
b) quando si tratti dell’acquisto di cose che una sola Ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune;
d) quando, avuto riguardo all’oggetto del contratto, ed all’interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
e) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze;
f) per forniture, e lavori di modesta entità e per come disciplinato dal Regolamento di Contabilità e dei contratti.
3. Per lavori e forniture che implichino particolare competenza o l’applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere eseguita. la procedura dell’appalto concorso, secondo le norme della contabilità dello Stato.
4. La stipula dei contratti è a cura dei responsabili delle aree secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dei regolamenti comunali.
5. Il contratto evidenzia il fine e l’aspetto del contratto medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, che devono essere conformi alle disposizioni in vigore in materia di contratti per le Amministrazioni dello Stato.
6. Le norme per la disciplina dei contratti sono stabilite con apposito regolamento comunale.
TITOLO IX
Funzione normativa
Art. 62
Lo Statuto, modificazioni e abrogazioni
1. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l' abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale, con la procedura di cui all'art.6 comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L' approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
Art. 63
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Le iniziative dei regolamenti spettano alla Giunta, ai consiglieri ed ai cittadini, ai sensi del presente Statuto.
Art. 64
Ordinanze
1. I responsabili delle aree emanano tutte le ordinanze di carattere ordinario escluse quelle di competenza del Sindaco.
2. Il segretario comunale può emanare circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, o di regolamenti o ordini sindacali.
3. Il Sindaco nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico emana ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi essa viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Art. 65
Approvazione dello Statuto
1. Lo Statuto del Comune deve essere approvato dal Consiglio seguendo la procedura speciale prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 267/00; la deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Lo statuto va inviato alla Regione Calabria per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
3. Lo Statuto va inviato al Ministero dell’Interno che provvede a pubblicarlo nella raccolta nazionale.
Art. 67
Revisione e abrogazione dello Statuto
1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge e lo Statuto dispongono per l’approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
Art. 68
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto comunale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune e dalla stessa data decade quello precedente.
2. Il Segretario Comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l’entrata in vigore.
Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome (e, ove non esistente, con lo stemma concesso con decreto del presidente del consiglio dei ministri).
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del presidente del consiglio dei ministri.
Troncato: nel PRIMO d'argento, all'aquila di nero sorante, con ali e capo rivoltato, con la testa volta a destra, coronata all'antica d'oro, ferma con le zampe sulla partizione; nel SECONDO di azzurro, a tre monti all'italiana, uniti, d'argento, fondati in punta, quello centrale, più largo e più alto, cimato da un pino silvestre di verde.
Ornamenti esteriori da Comune.
Drappo troncato di azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma con l’iscrizione centrata in argento.
Le parti in metallo e i cordoni sono argentati.
I nastri sono tricolorati e frangiati d’argento.
Nota: lo stemma e i gonfaloni rappresentati sono delle ricostruzioni.
Di seguito, sono riportati i contatti, il numero di telefono e gli orari di apertura al pubblico del Comune di Acquaro. Per eventuali variazioni, consultare direttamente il sito internet dell'ente.